Art. 153

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(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali) 1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali. 2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 3. La superficie rifrangente minima, per ogni faccia utile, deve essere di 20 cm(Elevato al Quadrato). 4. I dispositivi non devono sporgere piu' di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La frequenza di posa dei dispositivi deve essere di 10 m in rettilineo e di 3 m in curva. 5. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art153 · fonte su Normattiva