Art. 169Funzionamento degli impianti semaforici

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1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; e' consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a piu' programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico. 2. Allorche' si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, e' consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00. 3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti. 4. Sulle strade extraurbane la presenza di un impianto semaforico deve essere sempre presegnalata a congrua distanza, mediante l'apposito segnale di SEMAFORO (figure II.31/a e II.31/b).

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art169 · fonte su Normattiva