Art. 176Modalita' di realizzazione delle isole di traffico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →

1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:

  • a)isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con vernice bianca ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
  • b)isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, palline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
  • c)isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale. 2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche' l'isola sia interessata da un passaggio pedonale. 3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art176 · fonte su Normattiva