Art. 178

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(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia) 1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 2. Le corsie riservate in cui e' permesso il transito solo a deter- minate categorie di veicoli possono essere delimitate fisicamente, oltre che dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. 3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane. 4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 3 e 10 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessita'. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili. 5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art178 · fonte su Normattiva