Art. 191Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo

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1. Quando la strada e' attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli e' regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato, come prescritto nell'articolo 87, comma 6, mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale e' facoltativo nei centri abitati. 2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario. 3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali e' effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art191 · fonte su Normattiva