Art. 197
Azionamento dei veicoli a braccia
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva