Art. 2 — Classificazione delle strade
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1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle strade statali esistenti alla data del 1Œ gennaio 1993 e' predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e con le modalita' e nei termini di cui al comma 3. 2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di classificazione e' soggetto a registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla definizione del collaudo della strada. Se la strada entra in esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto della definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge. 4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione pro- cede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale puo' formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, e' effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4. 7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale. 8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada. 9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed e' aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del codice.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva