Art. 20
Aggiornamenti
1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva