Art. 202Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera

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1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera. 2. ((Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi')) classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessita' operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 15 gennaio 1998 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art202 · fonte su Normattiva