Art. 21

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(Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni) 1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali e' affidato alla specialita' polizia stradale della Polizia di stato. La scorta e' curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari e' affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7. 3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge. 5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente. 6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorita' giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 3 giugno 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art21 · fonte su Normattiva