Art. 210

(Velocita' teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi) 1. La velocita' massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 2. La velocita' massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Alle velocita' massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art210 · fonte su Normattiva