Art. 212 — Attrezzature delle macchine operatrici
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva