Art. 297 — Campo di visibilita' delle macchine operatrici
1. Il campo di visibilita' delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva