Art. 229 — Contachilometri
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1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve essere sigillato in ognuno dei punti di discontinuita' del sistema di collegamento dell'apparecchio alla presa di forza, in modo che non sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la rottura di almeno uno dei sigilli. 2. I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai montatori abilitati a tali operazioni dall'Ufficio Centrale Metrico.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva