Art. 232 — Targhette e numeri di identificazione
1. Le caratteristiche, le modalita' di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonche' le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva