Art. 55 — Targhette di identificazione
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovra' essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a)amministrazione rilasciante;
- b)soggetto titolare;
- c)numero dell'autorizzazione;
- d)progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e)data di scadenza. ((Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.)) ((2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.))
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva