Art. 233 — Punzonatura d'ufficio del numero di telaio
1. Nel caso di irregolarita' o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia ((di appartenenza dell'ufficio stesso))), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva