Art. 244
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(Locazione senza conducente e servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) Ai fini della possibile destinazione a locazione senza conducente, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocaravan non sono compresi tra i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture di cui all'articolo 84, comma 2, del codice. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva