Art. 247

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(Comunicazioni tra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.) 1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art247 · fonte su Normattiva