Art. 249

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1. In caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che puo' conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Nel secondo caso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvedera' alle conseguenti annotazioni nel Centro Elaborazione Dati della M.C.T.C. 2. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le stesse modalita' previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore ritenute non usabili. 3. La proprieta' di un ciclomotore non puo' essere trasferita a chi e' sprovvisto di contrassegno. Il venditore e' tenuto a verificare che l'acquirente si sia munito dell'apposito contrassegno prima dell'acquisto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art249 · fonte su Normattiva