Art. 25

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1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione. 2. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo indicato nell'articolo 24.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art25 · fonte su Normattiva