Art. 264
Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione
1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalita'. 2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza. 4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:
- a)generalita', indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche' della persona da questi incaricata ove ricorra;
- b)data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
- c)data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalita' e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente. 57 63
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160
57con decorrenza dal 1 novembre 2020
Il D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che il presente articolo e' abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020.
D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119
63Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."
Testo vigente dal 27 settembre 2020, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva