Art. 280Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

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1. Per i trattori agricoli, per la determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili valgono le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 2. Per le macchine agricole semoventi, per la determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, valgono le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso dalle macchine agricole in circolazione, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'. 4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art280 · fonte su Normattiva