Art. 29 — Ubicazione di chioschi od altre installazioni
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1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 4 e 5, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva