Art. 295Revisione delle macchine agricole in circolazione

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. 2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art295 · fonte su Normattiva