Art. 296 — Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali
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1. Le macchine operatrici, che, per necessita' funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalita' stabilite dal Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonche' le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva