Art. 299 — Macchine operatrici: dispositivo antincastro
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1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente agli autoveicoli della categoria N, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformita' di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi autoveicoli. 2. E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione puo' essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva