Art. 313

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(Modalita' di rilascio e relativa validita'. Sostituzione dei CAP di precedente modello) 1. Il certificato di abilitazione professionale e' rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validita' biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso. 2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validita' del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento. 3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di eta', la durata della validita' puo' essere inferiore ad un biennio se cio' e' disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice. 4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validita' per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validita' della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovra' richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. 5 5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare e' titolare di patente della categoria A; i titolari di certificato di abilitazione di tipo KB potranno ottenere il rilascio del certificato di tipo KE previa esibizione di idonea documentazione da cui risulti che da almeno un biennio svolgono attivita' professionale di guida dei veicoli in servizio di emergenza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11

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Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che e' prorogata al 31 dicembre 1997 la validita' dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 4 del presente articolo, fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli.

Testo vigente dal 13 gennaio 1996 al 19 dicembre 1996 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art313 · fonte su Normattiva