Art. 319Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validita' della patente di guida

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1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320. 2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermita' pregiudizievoli all'idoneita' alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi. 3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320. 4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indichera' anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida. 6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art319 · fonte su Normattiva