Art. 324
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1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e la patente speciale della categoria C occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva