Art. 338 — Rilascio duplicato della patente
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1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127, comma 4, del codice, la trasmette, insieme ai documenti giustificativi allegati dall'interessato e al documento di guida elaborato meccanograficamente, al Prefetto entro trenta giorni dall'inoltro della domanda. 2. Per il rilascio del duplicato si applicano le modalita' ed i termini di cui all'articolo 333, commi 2 e 3. 3. In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva