Art. 344Limitazioni permanenti di velocita'

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1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice deve essere apposto in modo ben visibile, un contrassegno in materiale retroriflettente, riportante in cifre il limite di velocita' prescritto. 2. Il contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

  • a)dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
  • b)materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
  • c)materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art344 · fonte su Normattiva