Art. 365
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1. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti di velocita' di cui all'articolo 142, comma 3, lettera b), del codice, si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del codice.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva