Art. 366Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti puo' emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art366 · fonte su Normattiva