Art. 368Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalita'

1. E' vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', fatte salve le condizioni di ammissibilita' previste nel presente articolo nonche' le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade. 2. E' ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purche' tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 3. La Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalita', quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art368 · fonte su Normattiva