Art. 376

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1. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 2. L'ufficio o l'officina di cui al comma 1 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione dovra' essere fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art376 · fonte su Normattiva