Art. 381 — Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide
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1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. ((Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.)) L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5. 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. ((Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovra' essere adeguato alle presenti norme.)) 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)). 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante ((gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto)) autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). ((Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.)) 6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi- cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanita'.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 15 settembre 2012 · versione 6 su Normattiva