Art. 390
Erronea iscrizione a ruolo
1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva