Art. 396 — Fermo amministrativo del veicolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, commi 1 e 7, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394. 2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa e' effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo e' custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva