Art. 50
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(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi) 1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di colore rosso, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non puo' essere quella di disco o triangolo. 3. La croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva