Art. 63
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(Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria) 1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestivita' e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. Essi sono preclusi agli utenti della strada.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva