Art. 71
Canali artificiali e manufatti sui medesimi
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva