Art. 92 — Segnale di banchina pericolosa
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)).
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva