Art. 11
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Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. 2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di avvalersi degli studi di fattibilita' presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilita' redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. 3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilita' necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva