Art. 112Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)

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Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art112 · fonte su Normattiva