Art. 112 — Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta (art. 83, comma 6, d.P.R. n. 554/1999)
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Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.
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