Art. 118
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Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l'autorita' che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:
- a)sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;
- b)sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo' essere modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita' della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantita' attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita' che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva