Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
Ai lavori di manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 287, comma 1. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296; si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 293, intendendosi il riferimento ivi contenuto all'articolo 284 riferito all'articolo 121.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva