Art. 124 — Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi (art.102, d.P.R. n. 554/1999)
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L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo e' costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse e' applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita' del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.
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