Art. 1946 c.c. — Fideiussione prestata da piu' persone
Se piu' persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse e' obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva