Art. 128 — Garanzie di raggruppamenti temporanei (art.108, d.P.R. n. 554/1999)
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In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita' solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilita' "pro quota".
Testo vigente dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva